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Roma, 1 aprile 2016
Circolare n. 59/2016
Oggetto: Autotrasporto – Rimborso
accise I trimestre 2016 – Termine di lunedì 2 maggio 2016 – Nota Agenzia Dogane
Monopoli n. 37533 del 25.3.2016.
Sul sito internet
dell’Agenzia Dogane Monopoli è disponibile il software aggiornato per la
compilazione e la stampa delle dichiarazioni dei consumi di gasolio da parte
delle imprese di autotrasporto merci al fine di ottenere il recupero accise.
Presentazione delle dichiarazioni - Le dichiarazioni
vanno trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI
da parte dei soggetti abilitati; in alternativa è possibile presentare presso
l’ufficio doganale competente in base alla sede dell’azienda un supporto
informatico contenente la dichiarazione unitamente alla copia cartacea
sottoscritta. Il termine per l’adempimento è il 2 maggio prossimo (il 30 aprile
cade di sabato).
Consumi dichiarabili – Le istanze da
presentare entro la scadenza di aprile devono riferirsi alle fatture per
rifornimento di gasolio aventi data fino al 31 marzo 2016; si sottolinea che
eventuali consumi non risultanti dalle fatture non sono ammessi al beneficio. Si
rammenta che possono usufruire del beneficio solo i veicoli di peso pari o
superiore a 7,5 tonnellate. Da quest’anno sono esclusi dal rimborso i veicoli
di categoria ecologica Euro 2 e inferiori.
Misura del rimborso – La misura dello
sconto accise per il primo trimestre 2016 è pari a 214,18609 euro per ogni
mille litri di gasolio (misura analoga a quella del IV trimestre 2015).
Fruibilità del beneficio – Lo sconto
spettante può essere usufruito in compensazione dei versamenti tributari e
previdenziali effettuati tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla
presentazione della dichiarazione (istituto del silenzio-assenso); il relativo
codice tributo è 6740. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in
denaro. Nel caso di compensazione, la stessa non è soggetta ad alcun limite di
importo e può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in
cui è sorto il credito d’imposta; eventuali eccedenze non compensate dovranno
essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.48/2016 e 17/2016
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