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Roma, 1 aprile 2016

 

Circolare n. 59/2016

 

Oggetto: Autotrasporto – Rimborso accise I trimestre 2016 – Termine di lunedì 2 maggio 2016 – Nota Agenzia Dogane Monopoli n. 37533 del 25.3.2016.

 

Sul sito internet dell’Agenzia Dogane Monopoli è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni dei consumi di gasolio da parte delle imprese di autotrasporto merci al fine di ottenere il recupero accise.

 

Presentazione delle dichiarazioni - Le dichiarazioni vanno trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI da parte dei soggetti abilitati; in alternativa è possibile presentare presso l’ufficio doganale competente in base alla sede dell’azienda un supporto informatico contenente la dichiarazione unitamente alla copia cartacea sottoscritta. Il termine per l’adempimento è il 2 maggio prossimo (il 30 aprile cade di sabato).

 

Consumi dichiarabili – Le istanze da presentare entro la scadenza di aprile devono riferirsi alle fatture per rifornimento di gasolio aventi data fino al 31 marzo 2016; si sottolinea che eventuali consumi non risultanti dalle fatture non sono ammessi al beneficio. Si rammenta che possono usufruire del beneficio solo i veicoli di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate. Da quest’anno sono esclusi dal rimborso i veicoli di categoria ecologica Euro 2 e inferiori.

 

Misura del rimborso – La misura dello sconto accise per il primo trimestre 2016 è pari a 214,18609 euro per ogni mille litri di gasolio (misura analoga a quella del IV trimestre 2015).

 

Fruibilità del beneficio – Lo sconto spettante può essere usufruito in compensazione dei versamenti tributari e previdenziali effettuati tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione (istituto del silenzio-assenso); il relativo codice tributo è 6740. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in denaro. Nel caso di compensazione, la stessa non è soggetta ad alcun limite di importo e può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è sorto il credito d’imposta; eventuali eccedenze non compensate dovranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.48/2016 e 17/2016

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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